Sospensione degli studi

Lo studente, presentando apposita domanda, può chiedere la sospensione temporanea della carriera per un anno accademico, eventualmente prorogabile. La sospensione può essere chiesta per:

  • frequenza di corsi di studio all’estero, di master universitari, di corsi abilitanti alla professione, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca e di corsi in Accademie Militari;
  • impegni legati alla carriera militare;
  • eccezionali e documentati motivi di salute e gravidanze;
  • frequenza di un corso di specializzazione per il sostegno, corsi previsti dal DM 249/2010, servizio civile o attività di tirocinio/stage;
  • infermità o infortuni di un familiare;
  • detenzione;
  • altri casi eccezionali autorizzati dal Rettore.

Per la sospensione della carriera è previsto un contributo di € 100,00, comprensivo dell’imposta di bollo, assolta in modo virtuale, da € 16,00; gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap (ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) o con un'invalidità pari o superiore al 66%, cosi come tutte le tipologie di studenti SES (studenti con esigenze speciali), devono pagare solo l’imposta di bollo, assolta in modo virtuale, da € 16. La domanda di sospensione non può essere presentata dalle studentesse e dagli studenti iscritti ai Corsi di laurea con ordinamento previgente il D.M. 509/99.

Nel periodo di sospensione lo studente, non è tenuto al versamento di tasse e contributi relativi alla carriera sospesa, ad eccezione del contributo per sospensione carriera, ma gli è preclusa qualsiasi attività accademica e qualsiasi servizio didattico-amministrativo.

Alla ripresa degli studi sospesi lo studente, se non incorso nella decadenza, può chiedere la riammissione al corso di studio precedentemente seguito e il riconoscimento dei CFU eventualmente acquisiti nel corso di studio al quale risulta iscritto, secondo le procedure previste.

Allo studente che ottenga la sospensione della carriera successivamente al pagamento delle tasse, l'importo versato non sarà restituito.

La sospensione è concessa per la durata minima di un anno accademico e massima pari alla durata normale del corso nel quale lo studente è transitato. Lo studente che non riprende gli studi entro tale periodo è dichiarato decaduto.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Studenti di riferimento.