Rischio da interferenza Il Decreto Legislativo n. 81/08, obbliga il datore di lavoro committente, in caso di appalti, contratti d’opera o di somministrazione, affidati all’interno del proprio ente ad aziende o lavoratori autonomi, a redigere un Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), che deve dare indicazioni operative e gestionali sulla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, da redigersi nei casi esistano interferenze tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede dell’ente o comunque per gli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa.Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.La normativa, inoltre, prevede che il DUVRI contenga i costi relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, relativamente all’oggetto dell’appalto, che devono essere adeguatamente valutati dalla stazione appaltante, indicati esplicitamente nei bandi e non possono essere soggetti a ribasso d’asta.In assenza di interferenza, non è necessario redigere il DUVRI, tuttavia, come precisato nella determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture, si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti o richiesta di offerta) che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, evidenziando in tal modo che la valutazione dell’eventuale interferenza è stata effettuata anche se solo per escluderne l’esistenza.L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D.lgs. 81/08. MODULO RICHIESTA DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)- UNISS 2022- MODULO DUVRI UNISS 2022 Naviga la sezione Rischio chimico Rischio Biologico Rischi Fisici Rischio VDT Rischio da interferenza Contatti Gianfranco Scano 079213200 gfscano@uniss.it Antonella Marongiu 079213216 antmar@uniss.it Federica Ariu 079 229412 federica@uniss.it