Rischi Fisici

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RISCHIO AGENTI FISICI

Ai fini della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori il Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni definisce come agenti fisici: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche.

RUMORE- L’art.190 del D. Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute. Gli effetti uditivi hanno come organo bersaglio l’apparato uditivo, con una possibile compromissione e recupero incompleto delle funzionalità uditive.

 Ai fini della prevenzione di tali effetti vanno applicati i criteri valutativi ed i valori di azione prescritti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo II.  

VIBRAZIONI- La normativa fissa un valore di esposizione che fa scattare l’azione, al di sopra del quale i datori di lavoro devono attuare obbligatoriamente specifiche misure di tutela per prevenire i rischi derivanti dalle vibrazioni al sistema mano-braccio, cui sono esposti i loro dipendenti, e due valori limite di esposizione che non devono essere superati, rispettivamente su brevi periodi o nelle otto ore di lavoro. Livelli d'azione e valori limite prescritti dal DL 81/2008 art. 201.

RADIAZIONI IONIZZANTI- Le radiazioni ionizzanti sono, radiazioni elettromagnetiche o corpuscolari dotate di sufficiente energia per “ionizzare” la materia che attraversano, ovvero strappare elettroni ad atomi o molecole. L’effetto di questa ionizzazione è di rompere i legami atomici e molecolari, degradando le macromolecole che costituiscono la base dell’organismo umano. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine artificiale sono di due differenti tipologie:

-Sorgenti Radioattive;

-Tubi Rx.

Per la tutela dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti (artificiali e naturali), è in vigore il D.Lgs. 101/2020 che ha modificato l'art. 180 comma 3 del D.Lgs. 81/08 come segue: "la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia".

RADIAZIONI OTTICHE- Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità.

Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale, e a questo argomento sono esclusivamente dedicati gli approfondimenti proposti a seguito.

L'Art. 216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.

CAMPI ELETTROMAGNETICI- In sede di valutazione del rischio bisogna in primo luogo individuare le aree in cui vengono superati i livelli di riferimento per la POPOLAZIONE GENERALE, di cui alla raccomandazione 1999/519/CE. Tali aree andranno delimitate per prevenire l'accesso accidentale ai soggetti sensibili primi fra tutti i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi. I soggetti sensibili non sono infatti tutelati dal rispetto dei valori di azione per i lavoratori di cui al D.lgs 159/2016.