Nuove varietà vegetali La proprietà intellettuale sulle varietà vegetali riconosce il diritto dei selezionatori a tutelare la riproduzione e propagazione di una nuova varietà vegetale. Si riferisce non solo ai vegetali e i relativi ritrovati naturali o artificiali, ma anche al metodo di produzione o di utilizzazione e eventuali mutazioni. Cosa è possibile tutelare? Può essere oggetto di privativa una nuova varietà vegetale, ossia un insieme vegetale di un taxos botanico del grado più basso conosciuto nella tassonomia botanica (Tipo, Classe, Famiglia, Genere, Specie, Sottospecie e infine Varietà). La varietà può essere brevettata se:Nuova. Il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta (es. fiori, frutti) della varietà non è stato venduto né ceduto a terzi in altro modo, ai fini dello sfruttamento della varietà; da oltre un anno dalla data di deposito nel territorio dell'Unione Europea (nel caso della privativa italiana in Italia) o da oltre quattro anni all'estero. In riferimento all'estero, per le varietà a fusto legnoso il termine è esteso a sei anni, sempre dalla data di deposito.Distinta. Chiaramente distinguibile da qualsiasi altra varietà conosciuta alla data di presentazione della domanda. Deve essere diversa da tutte le altre piante e non deposita o iscritta in un registro ufficiale o in collezioni pubbliche.Omogenea. Sufficientemente uniforme nei suoi caratteri fondamentali e rilevanti per la protezione, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione.Stabile. I caratteri pertinenti e rilevanti per la protezione rimangono invariati nelle varie riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo. Come si brevetta? Nel deposito nazionale la domanda va depositata presso l'Ufficio Proprietà Intellettuale della Camera di commercio. Dopo sei mesi dal deposito è trasmessa una copia completa al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che effettua gli accertamenti tecnici sui requisiti di brevettabilità previsti dalla legge, l'esito è sottoposto anche al parere vincolante di una Commissione interministeriale. La privativa si protrae per 20 anni dalla data di concessione, per gli alberi e le viti il diritto vale per 30 anni.Il deposito internazionale permette con un unico deposito, che si effettua presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali con sede ad Angers (Francia), di ottenere la protezione nei 27 Stati membri della Unione Europea. L'UCVV decide sulla privativa per ritrovati vegetali in seguito ad un esame formale e un esame tecnico della varietà e un suo brevetto dura dai 25 ai 30 anni, a seconda della specie. L'UTT, avvalendosi anche di consulenze specialistiche, supporta i ricercatori ed il personale dell'Università durante tutto il processo di brevettazione: dalla prima valutazione di brevettabilità, passando alla stesura e il deposito della domanda di brevetto (ed eventuale estensione), sino allo sfruttamento economico delle stesso. Naviga la sezione Vedi anche The International Union for the Protection of New Varieties of Plants Ufficio Comunitario Varietà Vegetali