Pensione anticipata (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.)

Il diritto alla pensione anticipata si matura a prescindere dall'età anagrafica al raggiungimento dei seguenti requisiti di anzianità contributiva.


PENSIONE ANTICIPATA (sistema misto e sistema contributivo)

Uomini - si consegue con: almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione

Donne - si consegue con: almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione

Per entrambe le categorie, il requisito contributivo è richiesto a prescindere dall’età anagrafica.

PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA (riservata ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995)

Si consegue con:

  • 64 anni di età
  • almeno 20 anni di contributi effettivi
  • importo della pensione non inferiore a 3,2 volte l’assegno sociale

Per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione non può superare 5 volte il trattamento minimo.

 

Adeguamento dei requisiti

I requisiti anagrafici e contributivi sono soggetti agli adeguamenti previsti dalla normativa vigente:

  • incremento di 1 mese a decorrere dal 2027
  • ulteriore incremento di 3 mesi a decorrere dal 2028

Decorrenza 

Il diritto alla corresponsione della pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti.