Pensione anticipata (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.) Il diritto alla pensione anticipata si matura a prescindere dall'età anagrafica al raggiungimento dei seguenti requisiti di anzianità contributiva.PENSIONE ANTICIPATA (sistema misto e sistema contributivo)Uomini - si consegue con: almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzioneDonne - si consegue con: almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzionePer entrambe le categorie, il requisito contributivo è richiesto a prescindere dall’età anagrafica.PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA (riservata ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995)Si consegue con:64 anni di etàalmeno 20 anni di contributi effettiviimporto della pensione non inferiore a 3,2 volte l’assegno socialePer il periodo di anticipo rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione non può superare 5 volte il trattamento minimo. Adeguamento dei requisitiI requisiti anagrafici e contributivi sono soggetti agli adeguamenti previsti dalla normativa vigente:incremento di 1 mese a decorrere dal 2027ulteriore incremento di 3 mesi a decorrere dal 2028Decorrenza Il diritto alla corresponsione della pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti. Naviga la sezione Pensione anticipata (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.) Pensione di vecchiaia (art. 24 - comma 6 lett. c e comma 7 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.) Pensione per inabilita' In evidenza Richiesta di accesso alla pensione per anzianità di servizio art. 24, comma 10,…