Pensione per inabilita'

INABILITA'

E' la pensione che viene corrisposta al dipendente quando cessa dal servizio per inidoneità a svolgere la mansione o proficuo lavoro conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

Requisiti

- anzianità contributiva non inferiore a 15 anni;

- stato di inidoneità a svolgere la mansione o proficuo lavoro conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio, riconosciuta dalla competente commissione medica;

- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio.

Decorrenza

La decorrenza è dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Calcolo

La pensione viene calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione dal servizio, senza il riconoscimento di alcun beneficio.

 

INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO (art. 2 comma 12 Legge n. 335/1995)

 E' la pensione che viene corrisposta al dipendente quando cessa dal servizio per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

Requisiti

- anzianità contributiva minima di 5 anni di cui 3 esistenti nel quinquennio antecedente la decorrenza della pensione;

- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

- stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio, riconosciuta da apposita Commissione Medica.

Decorrenza

La decorrenza è dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Calcolo

La pensione di inabilità di cui all'art. 2 - comma 12 - Legge 335/1995 viene determinata aggiungendo un beneficio consistente in una maggiorazione contributiva pari agli anni mancanti al raggiungimento dei 60 anni di età, fino ad un massimo di 40 anni di anzianità contributiva.

In ogni caso la misura della pensione così calcolata non potrà superare l'80% della base pensionabile.