Dottorato in apprendistato di alta formazione L’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, permette invece di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. In questo caso, la condizione giuridica del dottorando è molto diversa da quella dei suoi colleghi “non apprendisti”, poiché i contratti di apprendistato sono dei contratti che includono una serie di diritti riconosciuti ai lavoratori e non riconosciuti invece ai dottorandi.È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, che consente il conseguimento di titoli di studio di alta formazione (laurea triennale, magistrale, master di I e II livello, dottorato di ricerca) oppure di svolgere attività di ricerca.Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca permette a giovani fra i 18 e i 29 anni di età di unire lavoro e studio: è possibile infatti essere assunti in azienda con un contratto di apprendistato, e allo stesso tempo conseguire un titolo di studio o sviluppare un progetto di ricerca.Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la loro produttività. Testo unico sull'apprendistato Naviga la sezione Benefici per le imprese Dottorati industriali in convenzione con le imprese Dottorato finanziato dalle imprese Dottorato in apprendistato di alta formazione