Dottorato in apprendistato di alta formazione

L’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, permette invece di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. In questo caso, la condizione giuridica del dottorando è molto diversa da quella dei suoi colleghi “non apprendisti”, poiché i contratti di apprendistato sono dei contratti che includono una serie di diritti riconosciuti ai lavoratori e non riconosciuti invece ai dottorandi.

È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, che consente il conseguimento di titoli di studio di alta formazione (laurea triennale, magistrale, master di I e II livello, dottorato di ricerca) oppure di svolgere attività di ricerca.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca permette a giovani fra i 18 e i 29 anni di età di unire lavoro e studio: è possibile infatti essere assunti in azienda con un contratto di apprendistato, e allo stesso tempo conseguire un titolo di studio o sviluppare un progetto di ricerca.
Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la loro produttività.