Interventi di cooperazione allo sviluppo

Due mani che incastrano dei tasselli si un puzzle

Con Determinazione n. 233/8510 del 27/05/2025, la Regione Sardegna dà il via alla procedura di selezione di proposte progettuali a valere sul fondo della Legge Regionale 11.4.1996, n. 19 “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”.

Per le annualità 2025 - 2027, saranno selezionati progetti aventi come oggetto le seguenti aree tematiche:

1. istruzione, formazione, lavoro dignitoso;
2. salute;
3. acqua e igiene
4. demografia, uguaglianza di genere, rafforzamento del ruolo delle donne;
5. disuguaglianze, inclusione e disabilità.
6. agricoltura e sicurezza alimentare;
7. ambiente e cambiamento climatico,
8. riduzione dei rischi ed energia;
9. transizione digitale;
10. industria, innovazione, infrastrutture sostenibili;
11. città, insediamenti umani inclusivi e sostenibili;
12. salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;
13. buon governo, pace e sicurezza umana.

Coerentemente con il “Documento Triennale 2024-2026 di Programmazione e Indirizzo per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), e con i 5 Pilastri dell’Agenda 2030 (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partenariato), le priorità di azione delle iniziative dovranno essere direttamente correlate agli Obiettivi e Target di sviluppo sostenibile.

Aree Geografiche

In ottemperanza a quanto indicato nel Documento di programmazione triennale del
MAECI, sono considerate aree prioritarie di cooperazione i seguenti Paesi:
- Africa Mediterranea: Egitto, Libia, Tunisia;
- Africa Orientale: Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda;
- Africa Occidentale: Burkina Faso, Ciad, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea, Mali,
Mauritania, Niger, Repubblica del Congo, Senegal;
- Africa Australe: Malawi, Mozambico, Tanzania, Zambia;
- Medio Oriente: Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria;
- Balcani Occidentali: Albania; - Europa Orientale: Armenia, Moldova, Ucraina;
- America Latina e Caraibi: Colombia, Cuba, El Salvador;
- Asia: Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan.

Le iniziative progettuali, ritenute di particolare rilievo strategico per l’azione regionale di aiuto pubblico allo sviluppo, potranno essere realizzate anche in aree geografiche diverse da quelle sopra elencate, purché sempre riconducibili a Paesi in via di sviluppo e purché siano incluse nell’elenco predisposto dall’OCSE-DAC dei Paesi che possono beneficiare dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo.
La lista dei Paesi prioritari non si applica all’intervento umanitario in quanto in tale ambito si rivolgerà un’attenzione prevalente alle crisi umanitarie protratte, quali quelle in Ucraina, Corno d‘Africa, Sahel, Sudan, Sud Sudan, Siria, Afghanistan e a Gaza e alla risposta a eventuali crisi emergenti, catastrofi naturali o conflitti.

Le istanze di finanziamento potranno essere presentate dai seguenti soggetti capofila aventi sede legale e operativa in Sardegna e dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie:

Enti locali anche organizzati tra loro in forme associative costituite secondo le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).
Università ed Enti pubblici;
Organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) di seguito elencati:

a) Organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo
sviluppo e nell'aiuto umanitario;
b) Enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; 
c) Organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) Organizzazioni e Associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) Imprese cooperative e sociali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, fondazioni, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
f) Organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

Tutte le iniziative dovranno essere realizzate in associazione con almeno un partner estero. Il coinvolgimento dei partner esteri deve essere espresso con formale dichiarazione di condivisione dei contenuti del progetto e di impegno a partecipare attivamente alla sua realizzazione.

L’elenco degli altri partner ammissibili e dei partner aggiuntivi è riportato analiticamente nell’Avviso (Art. 5.2.3).

Ciascun soggetto potrà presentare una sola istanza di finanziamento in qualità di capofila e una in qualità di partner.
Gli interventi possono avere decorrenza dal 1.01.2025 e avere durata massima fino
al 31.12.2027.
Le attività progettuali previste devono essere programmate per tutto l’arco temporale corrispondente alla loro durata. La domanda di contributo deve essere accompagnata dal cronoprogramma delle attività sviluppate per ciascuno degli anni di realizzazione del progetto e dalla corrispondente programmazione annuale delle spese.
Si sottolinea che le attività dovranno obbligatoriamente avere inizio entro il 31.12.2025.

Il contributo regionale non potrà eccedere il 70% del costo totale del progetto fino ad un massimo di € 60.000 per singolo progetto.
Si ricorda che ciascun dipartimento o centro interdipartimentale dell'ateneo, purché dotato di autonomia di spesa, potrà selezionare e presentare una sola istanza di finanziamento in qualità di capofila e una sola in qualità di partner, trasmettendola, ai fini dell'inoltro alla firma del Rettore e della trasmissione alla Regione Autonoma della Sardegna nei termini  previsti dal succitato Avviso, all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali (all'indirizzo di posta elettronica relint@uniss.it), entro e non oltre le ore 13:00 del 23 giugno 2025.

Il bando e la documentazione necessaria per la presentazione di una candidatura sono reperibili nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al link indicato.