Congedo Parentale (D.Lgs. n. 151/2001 e art. 34 CCNL Istruzione e Ricerca)

Fruibile da entrambi i genitori entro i primi 12 anni di vita del minore (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).

  • Durata massima: Limite complessivo di 10 mesi per la coppia (elevabili a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi).
  • Trattamento economico (CCNL Università): Il primo mese è retribuito al 100% (se fruito entro il 12° anno del minore). I mesi successivi seguono le indennità e le maggiorazioni previste dalle leggi di bilancio vigenti.
  • Preavviso obbligatorio: Almeno 5 giorni prima per la fruizione giornaliera; almeno 2 giorni prima per la fruizione oraria.