Buonuscita

Trattamento di fine servizio (TFS) e Trattamento di fine rapporto (TFR)

L’indennità di buonuscita riguarda i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.
Chi è stato assunto dal 1° gennaio 2001 rientra invece nel regime del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), come i lavoratori del settore privato.

In sintesi

  • Assunti entro il 31/12/2000 → diritto al TFS
  • Assunti dal 01/01/2001 → applicazione del TFR

Liquidazione della prestazione

La liquidazione:

  • avviene d’ufficio, senza necessità di presentare domanda;
  • viene corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tempi di pagamento

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Il pagamento deve avvenire:

  • entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso.
  • dopo 12 mesi più 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato,
  • dopo 24 mesi più 90 giorni dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.).