Coperture assicurative

Comunicazione dei dettagli della polizza assicurativa studenti UnipolSai 2018/2023

Questo è un estratto delle polizze assicurative valide con scadenza al 31/12/2024

Polizza di responsabilità civile n. 160747989 UNIPOLSAI

Condizioni generali

La Compagnia si obbliga a proteggere l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

La copertura assicurativa è valida anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone di cui l'Assicurato debba rispondere.

Massimale di copertura: € 10.000.000,00 per sinistro; € 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata.

Polizza infortuni n. 160747729 UNIPOLSAI

Beneficiari

  • Studenti iscritti a corsi di laurea e post-laurea
  • Studenti ospitati nell'ambito di accordi o programmi internazionali
  • Studenti pre-iscritti provenienti da altri atenei o non ancora formalmente immatricolati
  • Studenti iscritti all'Università di Sassari che soggiornano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità o accordi internazionali
  • Studenti stranieri in entrata che partecipano al programma Erasmus+ o ad altri programmi di mobilità o accordi internazionali
  • Studenti iscritti a programmi di doppia laurea o di laurea congiunta
  • Studenti collaboratori (ad esempio, il programma di sostegno "150 ore")
  • Laureandi e laureati che svolgono tirocini e/o stage
  • Studenti post-laurea (ad esempio, dottori di ricerca)

Queste categorie sono coperte per i rischi di viaggio e durante gli spostamenti con qualsiasi mezzo di trasporto.

La copertura è prevista per i seguenti importi pro capite:

  • Morte € 200.000,00
  • Invalidità permanente € 200.000,00
  • Rimborso spese mediche € 10.000,00
  • Spese di trasporto sanitario € 3.000,00
  • Spese per il rientro della salma al luogo di sepoltura € 5.000,00

Ambito territoriale

L'assicurazione è garantita in tutto il mondo. In ogni caso, il pagamento del premio e degli eventuali indennizzi sarà effettuato in Italia in euro.

Condizioni generali e particolari della polizza infortuni

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli appartenenti alle categorie assicurate dal Contraente subiscono nell'esercizio delle attività istituzionali organizzate e dichiarate dall'Ente, compreso il rischio professionale, ogni rischio in occasione di viaggi e missioni effettuate con qualsiasi mezzo di locomozione.

Sono compresi anche i seguenti casi:

  • asfissia, ad eccezione dei casi di origine patologica
  • Avvelenamento acuto di origine traumatica, compresa l'ingestione o l'assorbimento di sostanze
  • contatto con sostanze corrosive
  • Malattie derivanti da morsi di animali o punture di insetti o ragni, esclusi antrace, malaria e malattie tropicali
  • Annegamento
  • Congelamento o esposizione al freddo
  • Folgorazione
  • Colpo di sole o di calore
  • Ernia traumatica e lesioni (esclusi gli infarti) causate da sforzi muscolari di natura traumatica
  • Infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni e violenze, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, purché la persona assicurata non vi partecipi attivamente
  • Infortuni derivanti da dolo e incoscienza
  • Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza, compresa la negligenza grave
  • Infortuni derivanti dall'uso o dalla guida di ciclomotori, motocicli di qualsiasi cilindrata e biciclette, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, purché l'assicurato sia in possesso di regolare patente di guida, se prevista
  • Infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e fenomeni connessi.
  • Infortuni subiti in occasione di partecipazione a mobilitazioni o di partecipazione volontaria al servizio di protezione civile
  • Infortuni causati da eventi termici e atmosferici
  • Infortuni causati da abuso di alcool, con esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere
  • L'uso e la detenzione di sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo diagnostico e terapeutico

Esclusioni

Se non diversamente concordato, l'assicurazione non copre:

  • gli infortuni derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni calcistiche e ciclistiche (e relative prove), a meno che non abbiano carattere ricreativo, la partecipazione a gare e competizioni (e relative prove) che comportino l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, a meno che non siano utilizzati regolarmente
  • Incidenti derivanti direttamente e indirettamente dalla trasmutazione del nucleo di un atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.
  • Infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o sostanze allucinogene.
  • Gli infortuni che si verificano durante la partecipazione a imprese temerarie, salvo, in quest'ultimo caso, che si tratti di atti compiuti per solidarietà umana o per legittima difesa.
  • le conseguenze di operazioni chirurgiche, esami e trattamenti medici non resi necessari da infortunio
  • Gli infortuni dovuti a contaminazione nucleare, biologica e chimica causata da atti di terrorismo.

Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Compagnia corrisponde ai beneficiari le somme assicurate per il caso di morte. Salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, per beneficiari si intendono gli eredi testamentari o legittimi. Se l'assicurazione è stata stipulata ai sensi del C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma assicurata per il caso di morte viene corrisposta alle persone alle quali è obbligatoriamente dovuta in virtù del suddetto C.C.N.L., e solo in mancanza di tali persone si applicano le disposizioni dei due commi del presente articolo. La dichiarazione di scomparsa dell'assicurato da parte delle autorità competenti e il caso di morte presunta sono equiparati al caso di morte ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile. 60 comma 3 del Codice Civile.