Riposi giornalieri per allattamento 1.Riposi giornalieri della madre per allattamento (art. 39, commi 1 e 2, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).I riposi giornalieri per allattamento spettano alla madre lavoratrice fino al compimento del primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino a un anno dall’ingresso del minore in famiglia.I riposi consistono in permessi retribuiti fruibili durante l’orario di lavoro nella misura di:2 ore giornaliere per un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore;1 ora giornaliera per un orario di lavoro inferiore a 6 ore.In caso di parto gemellare o plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati; le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore secondo la normativa vigente.I riposi sono retribuiti integralmente, concorrono alla maturazione dell’anzianità di servizio e delle ferie.La richiesta deve essere presentata mediante l’apposita modulistica, indicando il periodo richiesto e l’articolazione dell’orario di servizio. In caso di mancata fruizione in una determinata giornata, la dipendente è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Gestione Documentale e Archivi (UGDA), indicando le motivazioni.Alla domanda devono essere allegati, ove previsti, la documentazione relativa al minore, eventuale documentazione per adozione o affidamento e copia di un documento di identità in corso di validità. 2.Riposi giornalieri del padre per allattamento (artt. 40 e 41 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).I riposi giornalieri per allattamento spettano al padre lavoratore nei casi previsti dalla normativa vigente, fino al compimento del primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino a un anno dall’ingresso del minore in famiglia.I riposi consistono in permessi retribuiti fruibili nella misura di:2 ore giornaliere per un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore;1 ora giornaliera per un orario di lavoro inferiore a 6 ore.In caso di parto gemellare o plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati. I riposi sono retribuiti integralmente, utili ai fini dell’anzianità di servizio e della maturazione delle ferie.Il padre può richiedere il beneficio nei casi previsti dall’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001, tra cui:affidamento esclusivo del figlio;rinuncia della madre lavoratrice dipendente;mancato svolgimento di attività lavorativa subordinata da parte della madre;decesso o grave infermità della madre;parto gemellare o plurimo, quando la madre usufruisce dei riposi per gli altri figli.La richiesta deve essere presentata mediante l’apposita modulistica, indicando il periodo richiesto e l’articolazione dell’orario di servizio. Qualora il dipendente non possa usufruire dei riposi in una determinata giornata, deve darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Gestione Documentale e Archivi (UGDA), specificando le motivazioni.Alla domanda devono essere allegati, ove previsti, la dichiarazione attestante i requisiti, la documentazione a supporto e copia di un documento di identità in corso di validità. Modulistica Richiesta di riposo giornaliero per allattamento