Riposi giornalieri per allattamento

1.Riposi giornalieri della madre per allattamento (art. 39, commi 1 e 2, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

I riposi giornalieri per allattamento spettano alla madre lavoratrice fino al compimento del primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino a un anno dall’ingresso del minore in famiglia.

I riposi consistono in permessi retribuiti fruibili durante l’orario di lavoro nella misura di:

  • 2 ore giornaliere per un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore;
  • 1 ora giornaliera per un orario di lavoro inferiore a 6 ore.

In caso di parto gemellare o plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati; le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore secondo la normativa vigente.

I riposi sono retribuiti integralmente, concorrono alla maturazione dell’anzianità di servizio e delle ferie.

La richiesta deve essere presentata mediante l’apposita modulistica, indicando il periodo richiesto e l’articolazione dell’orario di servizio. In caso di mancata fruizione in una determinata giornata, la dipendente è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Gestione Documentale e Archivi (UGDA), indicando le motivazioni.

Alla domanda devono essere allegati, ove previsti, la documentazione relativa al minore, eventuale documentazione per adozione o affidamento e copia di un documento di identità in corso di validità.

 

2.Riposi giornalieri del padre per allattamento (artt. 40 e 41 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

I riposi giornalieri per allattamento spettano al padre lavoratore nei casi previsti dalla normativa vigente, fino al compimento del primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino a un anno dall’ingresso del minore in famiglia.

I riposi consistono in permessi retribuiti fruibili nella misura di:

  • 2 ore giornaliere per un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore;
  • 1 ora giornaliera per un orario di lavoro inferiore a 6 ore.

In caso di parto gemellare o plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati. I riposi sono retribuiti integralmente, utili ai fini dell’anzianità di servizio e della maturazione delle ferie.

Il padre può richiedere il beneficio nei casi previsti dall’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001, tra cui:

  • affidamento esclusivo del figlio;
  • rinuncia della madre lavoratrice dipendente;
  • mancato svolgimento di attività lavorativa subordinata da parte della madre;
  • decesso o grave infermità della madre;
  • parto gemellare o plurimo, quando la madre usufruisce dei riposi per gli altri figli.

La richiesta deve essere presentata mediante l’apposita modulistica, indicando il periodo richiesto e l’articolazione dell’orario di servizio. Qualora il dipendente non possa usufruire dei riposi in una determinata giornata, deve darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Gestione Documentale e Archivi (UGDA), specificando le motivazioni.

Alla domanda devono essere allegati, ove previsti, la dichiarazione attestante i requisiti, la documentazione a supporto e copia di un documento di identità in corso di validità.