Congedo per Malattia del Figlio (Art. 47 D.Lgs. n. 151/2001)

Congedo per Malattia del Figlio (Art. 47 D.Lgs. n. 151/2001)

Consente l'astensione alternata (mai contemporanea) dei genitori durante i periodi di malattia del minore.

  • Minori sotto i 3 anni: Il CCNL Comparto Università garantisce l'intera retribuzione (100%) per i primi 30 giorni annui.
  • Minori tra i 3 e i 14 anni: Massimo 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore. Periodo non retribuito, ma coperto da contribuzione figurativa.

     

Iter Procedurale e Adempimenti Obbligatori

Per la corretta imputazione dell'assenza, il dipendente PTAB deve seguire i seguenti passaggi:

  1. Portale Presenze: Registrare l'istanza sul portale di Ateneo inserendo il relativo codice giustificativo.
  2. Certificazione Medica: Verificare l'avvenuto invio telematico del certificato INPS da parte del medico o pediatra SSN (solo per malattia figlio).
  3. Modulistica d'Ateneo: Scaricare e compilare i modelli dalla sezione "Modulistica per il personale":
    • Dichiarazione per congedo malattia del figlio
    • Dichiarazione sostitutiva dell'altro genitore (allegata alla dichiarazione precedente).
  4. Inoltro Istanza: Trasmettere la documentazione, vista dal Responsabile di struttura, all'Ufficio Reclutamento e Gestione del PTAB tramite e-mail istituzionale.