Pensione di vecchiaia (art. 24 - comma 6 lett. c e comma 7 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.) La pensione di vecchiaia è riconosciuta al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente.SISTEMA MISTO (per i lavoratori con anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995)Si consegue con: 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzioneSISTEMA CONTRIBUTIVO (per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995)Si consegue con: 67 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione e a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1 volta l’assegno sociale.Oppure71 anni di età con almeno 5 anni di contributi effettivi*(*)Nel caso in cui non vengano raggiunti i 20 anni di contribuzione, l’amministrazione può tenere in servizio il dipendente fino al compimento dei 71 anni purché abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione Adeguamento dei requisiti I requisiti anagrafici sono soggetti agli adeguamenti previsti dalla normativa vigente:incremento di 1 mese a decorrere dal 2027ulteriore incremento di 3 mesi a decorrere dal 2028 Naviga la sezione Pensione anticipata (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.) Pensione di vecchiaia (art. 24 - comma 6 lett. c e comma 7 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.) Pensione per inabilita'