Decadenza
Gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale (o specialistica) e laurea magistrale a ciclo unico, di qualunque ordinamento, già iscritti presso l’Ateneo fino all’a.a. 2012/2013 (compreso), decadono comunque e automaticamente se non hanno sostenuto esami oppure non hanno acquisito crediti per otto anni accademici consecutivi all’anno dell’ultimo esame o a quello dell’ultima iscrizione attiva e in corso, se più favorevole. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione sono equivalenti all’iscrizione “fuori corso”, mentre non sono considerati tali gli anni di sospensione degli studi.
- terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto ad un corso di laurea;
- secondo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea magistrale;
- quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, rispettivamente della durata normale di 5 o 6 anni.
La decadenza comporta l’annullamento della carriera universitaria percorsa. I crediti formativi universitari acquisiti, a richiesta, possono essere comunque certificati per ogni eventuale successiva considerazione. La decadenza si applica direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.